Individuata per la prima volta una componente ambientale nella protezione dei diritti umani, negli anni seguenti altri trattati hanno fatto esplicito riferimento all’ambiente:
- L’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia (1989) garantisce il diritto alla salute, prendendo in considerazione i rischi dovuti all’inquinamento.
- La Dichiarazione di Rio del 1992 riconosce alcuni diritti procedurali in riferimento a questioni ambientali, tra cui il diritto all’informazione, alla partecipazione e all’accesso alla giustizia.
- L’articolo 29 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2006) attribuisce ai popoli indigeni il diritto alla conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse.
Incorporare il diritto all’ambiente nel sistema di tutela dei diritti umani è sicuramente un risultato importante, ma inevitabilmente limitato: la protezione dei diritti umani è per definizione incentrata sugli individui e la possibilità di chiedere la tutela del diritto all’ambiente rimane limitata alle iniziative dei singoli. In altre parole, si possono invocare diritti ambientali solo indirettamente, se si è vittime dirette di una qualche violazione di un diritto umano, ma non si può pretendere la tutela dell’ambiente come bene autonomo, in sé e per sé.
Due novità positive arrivano però da continenti diversi rispetto al nostro:
- La Corte Interamericana dei diritti dell’uomo ha riconosciuto – solo per i popoli indigeni – la tutela dell’ambiente come bene autonomo, strettamente legato alla cultura, alla vita spirituale, nonché all’economia e alla sussistenza.
- La Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli comprende una serie di diritti della collettività grazie a cui si riconoscere la tutela dell’ambiente in relazione non solo al diritto alla salute, ma anche ai diritti culturali e sociali dei popoli in generale.
Approfondite l’argomento leggendo questo articolo di Matilde Lombardi.